Art. 15

Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico

In vigore dal 26 mag 2025
Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico 1.   Per ciascuna area di bilancio materie, gli esercenti trasmettono alla Commissione: a) rapporti bilancio materie, secondo il formato di cui all’allegato IV, che indicano: i) l’inventario fisico iniziale; ii) le variazioni d’inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni); iii) l’inventario contabile finale; iv) l’inventario fisico finale; v) le materie non contabilizzate; b) una situazione dell’inventario fisico, secondo il formato di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente. 2.   I rapporti e le situazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’inventario fisico. 3.   Salvo se diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’, una situazione dell’inventario fisico, basata sull’inventario effettivo di tutte le materie nucleari presenti nell’area di bilancio materie, è elaborata per ogni anno civile. L’intervallo compreso tra l’effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i 14 mesi.
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