Art. 13

Inventario contabile iniziale

In vigore dal 26 mag 2025
Inventario contabile iniziale Ogni esercente situato nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea fornisce alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in tale Stato, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari che detiene, comprese le materie nucleari precedentemente considerate rifiuti conservati e le materie nucleari precedentemente esentate dalle salvaguardie dell’AIEA, ad eccezione delle materie nucleari per le quali le salvaguardie dell’AIEA sono cessate. È utilizzato il formato di cui all’allegato V.
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Inventario contabile iniziale (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/974) — Testo vigente | Portale Normativo