Art. 15
Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico
In vigore dal 26 mag 2025
Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico
1. Per ciascuna area di bilancio materie, gli esercenti trasmettono alla Commissione:
a)
rapporti bilancio materie, secondo il formato di cui all’allegato IV, che indicano:
i)
l’inventario fisico iniziale;
ii)
le variazioni d’inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);
iii)
l’inventario contabile finale;
iv)
l’inventario fisico finale;
v)
le materie non contabilizzate;
b)
una situazione dell’inventario fisico, secondo il formato di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente.
2. I rapporti e le situazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’inventario fisico.
3. Salvo se diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’, una situazione dell’inventario fisico, basata sull’inventario effettivo di tutte le materie nucleari presenti nell’area di bilancio materie, è elaborata per ogni anno civile. L’intervallo compreso tra l’effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i 14 mesi.
Storico versioni
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