Art. 17

Circostanze eccezionali

In vigore dal 26 mag 2025
Circostanze eccezionali Un rapporto speciale è fornito, conformemente all’, nei casi seguenti: a) se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si siano prodotti o possano prodursi un aumento o una perdita di materie nucleari, anche durante il trasferimento da o verso l’impianto; in tal caso, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze, il peso dell’uranio, del torio e del plutonio, secondo le categorie di cui all’, paragrafo 2, lettera b), il peso degli isotopi fissili nel caso dell’uranio arricchito, nonché una descrizione del modo in cui sono stati stabiliti i pesi e qualsiasi altra azione intrapresa, anche per evitare il ripetersi di una perdita; b) se si è verificata una modifica imprevista del contenimento, in misura tale da rendere possibile una rimozione non autorizzata di materie nucleari; in tal caso, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze e può anche contenere una descrizione delle azioni intraprese per ridurre il rischio di rimozioni non autorizzate ed evitare che si ripetano. Gli esercenti interessati forniscono tali rapporti speciali non appena vengano a conoscenza dell’aumento o della perdita o di un’improvvisa modifica imprevista o di qualsiasi fatto per il quale possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause di tali incidenti inusuali sono anch’esse indicate non appena note. Per ciascun impianto, ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’.
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Circostanze eccezionali (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/974) — Testo vigente | Portale Normativo