Art. 21
Unità di peso e categorie di materie nucleari
In vigore dal 26 mag 2025
Unità di peso e categorie di materie nucleari
1. Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi.
Le corrispondenti registrazioni contabili delle materie sono tenute in grammi o in unità inferiori. Dette registrazioni sono tenute in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri.
Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all’unità inferiore se il primo decimale è pari a 0, 1, 2, 3 o 4, all’unità superiore negli altri casi.
2. Salvo se altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’, qualsiasi notifica di cui al presente regolamento riporta:
a)
il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell’uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili;
b)
rapporti bilancio materie distinti, nonché registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni d’inventario e nelle situazioni dell’inventario fisico, per le categorie di materie nucleari seguenti:
i)
uranio impoverito;
ii)
uranio naturale;
iii)
uranio arricchito a meno del 20 %;
iv)
uranio arricchito al 20 % e oltre;
v)
plutonio;
vi)
torio.
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