Art. 20
Contabilità di pool e scambi di impegni
In vigore dal 26 mag 2025
Contabilità di pool e scambi di impegni
1. L’uso, l’ambito di applicazione, i rapporti e le modalità della contabilità di pool sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione, che può essere concessa caso per caso se tale uso è giustificato in considerazione del tipo e delle attività dell’impianto e in conformità dei criteri descritti nella raccomandazione di cui all’. Le modalità della contabilità di pool non pregiudicano l’adempimento degli impegni della Comunità, quali il rispetto del principio di equivalenza e del principio di proporzionalità.
Una richiesta motivata di autorizzazione all’uso della contabilità di pool è presentata per iscritto alla Commissione, con una proposta sulle relative modalità.
2. Il codice del pool comunicato dalla Commissione è utilizzato per identificare tutte le materie nucleari del pool contabile nelle relazioni di cui agli . Le quantità totali di materie nucleari assegnate al pool sono note in ogni momento per ciascun codice d’impegno e sono trasmesse mensilmente alla Commissione sotto forma di rapporto elettronico sul pool.
3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere revocata se non sono più rispettate le disposizioni del presente regolamento o le condizioni specificate all’interno dell’autorizzazione stessa.
4. Gli impegni particolari relativi al controllo di cui all’ possono essere scambiati tra due quantità di materie nucleari, subordinatamente ai criteri di equivalenza applicabili all’accordo di cooperazione nucleare pertinente e alle condizioni specifiche comunicate all’esercente entro un termine concordato dopo il ricevimento della richiesta e di tutte le informazioni pertinenti.
Una richiesta motivata di scambio di impegni è presentata per via elettronica alla Commissione avvalendosi del modulo di cui all’allegato XVI. All’esercente interessato è comunicato entro un termine concordato se le condizioni per lo scambio di impegni sono soddisfatte o meno.
Storico versioni
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