Art. 42

Attuazione e monitoraggio

In vigore dal 26 mag 2025
Attuazione e monitoraggio 1.   La Commissione adotta e pubblica linee direttrici per l’applicazione del presente regolamento mediante una raccomandazione e, ove necessario, le aggiorna alla luce dell’esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate. 2.   La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento entro 10 anni dalla sua entrata in vigore e riferisce al Consiglio in merito alle principali conclusioni.
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