Art. 40
Riservatezza dei dati
In vigore dal 26 mag 2025
Riservatezza dei dati
1. Le informazioni ottenute o trattate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette alle norme di sicurezza di cui alle decisioni (UE/Euratom) 2015/443 e (UE/Euratom) 2015/444, fatto salvo il regolamento (Euratom) n. 3.
2. La sicurezza della trasmissione delle informazioni deve essere conforme alle norme della Commissione e alle prescrizioni degli Stati membri per la trasmissione di tali informazioni.
Storico versioni
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