Art. 38

Obblighi internazionali

In vigore dal 26 mag 2025
Obblighi internazionali 1.   Le disposizioni del presente regolamento, in particolare l’, paragrafo 1, l’ e l’, lettera c), sono applicati nel rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri non dotati di armi nucleari in virtù del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom. 2.   Le disposizioni del presente regolamento, in particolare gli , sono applicate conformemente agli accordi di cooperazione nucleare in vigore tra la Comunità e Stati terzi e in modo tale che la Commissione possa adempiere agli obblighi della Comunità relativi alle materie nucleari derivanti da tali accordi di cooperazione nucleare. 3.   Le disposizioni del presente regolamento, in particolare gli articoli da 9 a 18, da 22 a 26 e 36, sono applicate conformemente agli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri derivanti dagli accordi di salvaguardia conclusi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
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