Art. 37

LOF nazionale

In vigore dal 26 mag 2025
LOF nazionale 1.   Una LOF nazionale che comprende singoli detentori di piccole quantità di materie nucleari (“piccoli detentori”) all’interno di uno Stato membro può essere istituita su richiesta dell’autorità responsabile dello Stato membro alla Commissione. In uno Stato membro possono essere istituite diverse LOF nazionali. 2.   L’autorità responsabile si occupa della supervisione della LOF nazionale e garantisce l’attuazione degli articoli da 3 a 7, da 12 a 19, 21 e da 23 a 26. 3.   L’inventario combinato delle materie grezze e delle materie fissili speciali in una LOF nazionale non supera un chilogrammo effettivo. 4.   La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali della LOF nazionale è presentata dall’autorità responsabile alla Commissione avvalendosi del modulo di cui all’allegato I-M. Qualsiasi aggiornamento è presentato al più tardi all’atto della trasmissione della situazione dell’inventario fisico di cui all’. 5.   Nella dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali sono descritte le modalità di ripartizione delle responsabilità tra l’autorità responsabile e i singoli piccoli detentori ai fini dell’applicazione degli articoli da 9 a 11. 6.   Ai fini dell’applicazione degli , l’autorità responsabile adotta le misure appropriate affinché: a) l’inventario fisico sia realizzato da tutti i piccoli detentori che costituiscono la LOF nazionale e i dati provenienti dai piccoli detentori rispecchino l’inventario effettivo alla data di effettuazione dell’inventario fisico stabilita dall’autorità responsabile; b) gli inventari fisici di ciascun piccolo detentore possano essere identificati nella situazione dell’inventario fisico trasmessa alla Commissione; c) i rapporti contabili siano corroborati da registri operativi pertinenti di cui all’, paragrafo 1; d) le disposizioni del presente regolamento siano attuate effettivamente nell’ambito della LOF nazionale.
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