Art. 35

Trasferimenti di rifiuti condizionati

In vigore dal 26 mag 2025
Trasferimenti di rifiuti condizionati Gli esercenti presentano per via elettronica, entro il 31 gennaio, rapporti annuali riguardanti: a) le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII; b) le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV; c) i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XV.
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Trasferimenti di rifiuti condizionati (Art. 35 Regolamento (UE) 2025/974) — Testo vigente | Portale Normativo