Art. 35
Trasferimenti di rifiuti condizionati
In vigore dal 26 mag 2025
Trasferimenti di rifiuti condizionati
Gli esercenti presentano per via elettronica, entro il 31 gennaio, rapporti annuali riguardanti:
a)
le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII;
b)
le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV;
c)
i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XV.
Storico versioni
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