Art. 33

Elenco iniziale delle giacenze di rifiuti e registri contabili

In vigore dal 26 mag 2025
Elenco iniziale delle giacenze di rifiuti e registri contabili 1.   Ogni esercente nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea che detenga materie nucleari in rifiuti condizionati per i quali le salvaguardie dell’AIEA sono cessate fornisce alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in tale nello Stato, un elenco iniziale delle giacenze di tutte queste materie nucleari per categoria. 2.   Ogni esercente che tratti o immagazzini materie nucleari che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati tiene i relativi registri contabili. In deroga agli articoli da 9 a 13, all’ e all’, paragrafo 1, per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati e agli articoli da 9 a 15 e all’, paragrafo 1, per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti condizionati, i registri comprendono: a) i dati operativi utilizzati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari; b) un elenco delle giacenze da aggiornare annualmente dopo l’effettuazione dell’inventario fisico; c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico nonché garantirne l’esattezza e la completezza; d) la descrizione dei provvedimenti adottati per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale; e) tutte le variazioni delle giacenze, in modo da consentire, su richiesta, la determinazione dell’inventario contabile. I requisiti specifici in materia di stesura dei rapporti per il trattamento dei rifiuti possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo