Art. 31

Intermediari

In vigore dal 26 mag 2025
Intermediari Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari, quali gli agenti autorizzati, i mediatori o i commissionari, conserva, per almeno 5 anni dalla data della cessazione del contratto, tutti i registri relativi alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. I registri contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma, la composizione, la provenienza e la destinazione delle materie.
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