Art. 29

Trasportatori e detentori temporanei

In vigore dal 26 mag 2025
Trasportatori e detentori temporanei Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari oppure le detenga temporaneamente durante il trasporto, le riceve o le consegna soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Sulla ricevuta sono indicati i nomi di chi consegna tali materie nucleari e di chi le riceve, nonché le quantità trasportate, la categoria, la forma e la composizione delle materie nucleari. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie nucleari trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della consegna. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dagli esercenti che spediscono e ricevono le materie nucleari. Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno 5 anni.
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