Art. 27

Impianti di minerali

In vigore dal 26 mag 2025
Impianti di minerali 1.   Ogni esercente di un impianto di cui all’, punto 27), lettera c), nel territorio di uno Stato membro dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, avvalendosi del modulo di cui all’allegato I-Q, almeno 120 giorni prima dell’inizio dell’estrazione dei minerali, e comunica il programma delle attività a norma dell’. 2.   In deroga agli , ogni esercente che estragga o conservi minerali tiene registri contabili indicanti, in particolare, le quantità di minerali estratti, con il tenore medio di uranio e di torio, nonché le giacenze, in miniera, dei minerali estratti. I registri contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità. I registri sono conservati per almeno 5 anni. 3.   Ogni esercente di un impianto di cui all’, punto 27), lettera c), nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nello Stato interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo