Art. 28

Rapporti di esportazione/spedizione di minerali

In vigore dal 26 mag 2025
Rapporti di esportazione/spedizione di minerali In deroga agli articoli da 12 a 19 e all’, ogni esercente che estragga minerali o che conservi minerali riferisce alla Commissione, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VIII: a) le quantità di materie spedite da ciascuna miniera, entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente; e b) le esportazioni di minerali verso Stati terzi, al più tardi alla data di spedizione.
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