Art. 31 · Intermediari

Art. 31

Intermediari

In vigore dal 26 mag 2025
Intermediari Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari, quali gli agenti autorizzati, i mediatori o i commissionari, conserva, per almeno 5 anni dalla data della cessazione del contratto, tutti i registri relativi alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. I registri contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma, la composizione, la provenienza e la destinazione delle materie.
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