Art. 35 · Trasferimenti di rifiuti condizionati

Art. 35

Trasferimenti di rifiuti condizionati

In vigore dal 26 mag 2025
Trasferimenti di rifiuti condizionati Gli esercenti presentano per via elettronica, entro il 31 gennaio, rapporti annuali riguardanti: a) le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII; b) le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV; c) i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XV.
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