Art. 36
Cessazione del controllo di sicurezza
In vigore dal 26 mag 2025
Cessazione del controllo di sicurezza
1. Il controllo di sicurezza di cui al presente regolamento sulle materie nucleari può cessare nei seguenti casi:
a)
materie nucleari che sono misurate o stimate in base a misurazioni, e che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato; a tal fine, gli scarichi nell’ambiente sono dichiarati nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’;
b)
materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono incorporate in prodotti finali usati per scopi non nucleari, quali leghe o ceramiche; a tal fine, la cessazione dell’uso è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’;
c)
materie nucleari contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono smaltite; a tal fine la cessazione del controllo di sicurezza è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’;
d)
materie nucleari contenute in rifiuti condizionati in concentrazioni molto basse, che sono già smaltite; a tal fine la cessazione del controllo di sicurezza è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’.
2. Per la cessazione del controllo di sicurezza ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), un esercente trasmette alla Commissione una richiesta motivata e giustificata. All’esercente e allo Stato membro interessati è comunicato se le condizioni per la cessazione del controllo di sicurezza sono soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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