Art. 10
Registri operativi
In vigore dal 26 mag 2025
Registri operativi
1. I registri operativi comprendono, se del caso, per ogni area di bilancio materie di un impianto:
a)
i dati operativi usati per determinare tutte le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari presenti nell’impianto, compresi i documenti di spedizione per le partite di materie nucleari ricevute e spedite;
b)
un elenco degli articoli d’inventario e della loro ubicazione, tenuto quanto più possibile aggiornato;
c)
i dati, incluse le stime indirette di errori casuali ed errori sistematici, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento e analisi;
d)
i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità applicati al sistema contabile delle materie nucleari, incluse le stime indirette di errori casuali ed errori sistematici;
e)
la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l’esattezza e la completezza;
f)
la descrizione dei provvedimenti adottati per riconoscere, esaminare e risolvere le eventuali discrepanze emerse riguardo alla contabilità e al controllo delle materie nucleari;
g)
i risultati delle procedure di controllo dell’inventario e, per gli impianti di manipolazione di materie sfuse, i risultati delle prove per l’accettazione del bilancio materie, tenendo conto delle incertezze di misurazione e di processo giustificate;
h)
la descrizione dei provvedimenti adottati per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale o non misurata;
i)
la composizione isotopica del plutonio, inclusi i suoi isotopi di decadimento, nonché le date di riferimento, se sono registrati nell’impianto per esigenze operative.
2. I registri operativi originali sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione, in formato elettronico se disponibile. Su richiesta motivata, e in conformità dell’, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione copie dei registri operativi, in formato elettronico se disponibile. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione delle informazioni.
Storico versioni
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