Art. 41

Impianti controllati dall’esterno della Comunità

In vigore dal 26 mag 2025
Impianti controllati dall’esterno della Comunità Quando un impianto è controllato da una persona o da un’impresa stabilita al di fuori della Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale di tale impianto.
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Impianti controllati dall’esterno della Comunità (Art. 41 Regolamento (UE) 2025/974) — Testo vigente | Portale Normativo