Art. 41 · Impianti controllati dall’esterno della Comunità

Art. 41

Impianti controllati dall’esterno della Comunità

In vigore dal 26 mag 2025
Impianti controllati dall’esterno della Comunità Quando un impianto è controllato da una persona o da un’impresa stabilita al di fuori della Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale di tale impianto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-41