Art. 16 · Rapporti speciali

Art. 16

Rapporti speciali

In vigore dal 26 mag 2025
Rapporti speciali Gli esercenti trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichi qualsiasi delle circostanze di cui all’ o 25. I rapporti speciali e ulteriori dettagli o spiegazioni richiesti in merito a tali rapporti sono forniti senza ritardo alla Commissione. Se sono necessarie ulteriori indagini tecniche, i rapporti speciali contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e sono integrati quanto prima con l’esito delle indagini.
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