Art. 4

Prescrizioni in materia di dati

In vigore dal 7 mag 2025
Prescrizioni in materia di dati 1.   Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardano i domini e le tematiche seguenti: a) retribuzioni: i) struttura delle retribuzioni; ii) divario retributivo di genere; b) costo del lavoro: i) struttura del costo del lavoro; ii) indice del costo del lavoro; c) domanda di lavoro: i) posti di lavoro vacanti. Le tematiche «indice del costo del lavoro», di cui al primo comma, lettera b), punto ii), e «posti di lavoro vacanti», di cui al primo comma, lettera c), punto i), comprendono le rispettive stime preliminari di cui all’. 2.   Per ciascuna tematica di cui al paragrafo 1, le tematiche dettagliate, la periodicità corrispondente, i periodi di riferimento, compreso il primo periodo di riferimento, e i termini per la trasmissione dei dati sono indicati nell’allegato. 3.   In conformità dell’, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco delle tematiche dettagliate indicate nell’allegato. Qualora un atto delegato introduca una tematica dettagliata nuova, tale atto delegato può includere anche la periodicità, il periodo di riferimento e il termine per la trasmissione. Tali atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente. 4.   Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che: a) gli atti delegati non impongano, in alcun caso, agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo o onere aggiuntivo; b) siano effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’ e i relativi risultati siano debitamente valutati e presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato. Gli studi di cui al paragrafo 4, lettera b), sono finanziati conformemente all’. 5.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati, ad eccezione della tematica «struttura delle retribuzioni» di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali. 6.   Gli Stati membri forniscono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per fornire i dati alla Commissione (Eurostat) si fa ricorso ai servizi del punto di accesso unico. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i seguenti elementi per ciascuna tematica: a) l’elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche; b) le classificazioni e le disaggregazioni statistiche; le disaggregazioni geografiche non possono scendere al di sotto del livello NUTS1; c) gli obiettivi di precisione; d) i metadati da trasmettere con la stessa periodicità, nello stesso periodo di riferimento ed entro gli stessi termini dei dati cui si riferiscono. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente, ad eccezione del primo periodo di riferimento di cui all’allegato, per il quale si applica un periodo di 12 mesi. L’atto di esecuzione per la tematica «Struttura delle retribuzioni» è adottato anteriormente al 1o settembre 2025 per il primo periodo di riferimento che inizia nel 2026. La Commissione garantisce che gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente paragrafo siano conformi al principio di proporzionalità e non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri o per le imprese. 8.   Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’ e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima di qualsiasi modifica delle disaggregazioni dei dati di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo. 9.   Conformemente all’, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire per un periodo massimo di tre anni di riferimento nel caso in cui, nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la produzione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte. In particolare, gli atti delegati di cui al presente paragrafo non comportano l’obbligo di condurre una nuova indagine statistica sulle imprese. Tali atti delegati indicano: a) le tematiche dettagliate da fornire a norma del presente paragrafo in relazione ai domini e alle tematiche di cui all’ e i motivi di tali ulteriori esigenze di dati statistici; b) la periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati. Gli atti delegati di cui al presente paragrafo non si applicano ai periodi di riferimento precedenti al 2029 e prevedono un periodo minimo di due anni tra ciascuna produzione di dati supplementari a decorrere dal termine per la trasmissione dei dati dell’ultima produzione di dati supplementari. Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’ e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato. Gli studi di cui al quinto comma del presente paragrafo sono finanziati conformemente all’. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano le informazioni supplementari di cui al paragrafo 9 e i metadati. Tali atti di esecuzione indicano i seguenti elementi tecnici, se del caso: a) l’elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche; b) le classificazioni statistiche e le disaggregazioni; le disaggregazioni geografiche non possono scendere al di sotto del livello NUTS1; c) le specifiche dettagliate delle unità statistiche interessate; d) gli obiettivi di precisione; e) i metadati da trasmettere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, non oltre 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente. Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’ e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto di esecuzione.
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