Art. 3

Fonti e metodi

In vigore dal 7 mag 2025
Fonti e metodi 1.   Gli Stati membri utilizzano una delle seguenti fonti di dati o una loro combinazione, a condizione che consentano la produzione di statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’: a) indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici; b) dati amministrativi; c) dati messi a disposizione da soggetti privati titolari dei dati; d) altre fonti. 2.   Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si adoperano per utilizzare metodi e fonti di dati innovativi per migliorare le statistiche elaborate a norma del presente regolamento e per ridurre l’onere di risposta, a condizione che tali metodi e fonti consentano la produzione di statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’. 3.   Qualora una richiesta presentata da un istituto nazionale di statistica o dalla Commissione (Eurostat) a un soggetto privato titolare dei dati a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 riguardi dati personali, tale richiesta è limitata alle categorie di dati personali che rientrano nei domini e nelle tematiche di cui all’ del presente regolamento. 4.   Le indagini utilizzate ai fini dell’elaborazione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese si basano su campioni rappresentativi della popolazione statistica. I campioni di imprese o unità locali sono estratti dai registri nazionali di imprese a fini statistici quali definiti all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). 5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità di cui all’, paragrafo 4, contenenti informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati.
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