Art. 5

Stime preliminari

In vigore dal 7 mag 2025
Stime preliminari 1.   Le stime preliminari riferite all’indice del costo del lavoro di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e ai posti di lavoro vacanti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono trasmesse: a) dagli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale dell’Unione in ciascuno degli ultimi 3 anni; e b) dagli Stati membri della zona euro in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale della zona euro in ciascuno degli ultimi 3 anni. 2.   Le quote dei dipendenti sul totale dell’Unione e della zona euro di cui al paragrafo 1 sono valutate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati annuali disponibili relativi all’indagine dell’Unione europea sulle forze di lavoro. 3.   Qualora vi sia una modifica dell’elenco degli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti è superiore alle soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione (Eurostat) ne informa gli Stati membri interessati entro sei mesi dalla fine del periodo considerato per valutare la soglia del 3 %. Se le quote aggiornate dei dipendenti scendono al di sotto delle rispettive soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri interessati possono interrompere la trasmissione delle stime preliminari a partire dal trimestre di riferimento del primo anno civile successivo alla data della notifica. Se le quote aggiornate superano tali soglie, gli Stati membri interessati trasmettono le stime preliminari a partire dal primo trimestre di riferimento del terzo anno civile successivo alla data della notifica.
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