Art. 6

Unità statistiche e popolazione statistica

In vigore dal 7 mag 2025
Unità statistiche e popolazione statistica 1.   Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per una o più delle unità statistiche seguenti: a) imprese; b) unità locali; c) dipendenti. 2.   Per le tematiche «indice del costo del lavoro», di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e «posti di lavoro vacanti», di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le imprese residenti o tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti: a) la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), a eccezione delle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali»; b) hanno uno o più dipendenti. 3.   Per le tematiche «struttura delle retribuzioni», di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), e «divario retributivo di genere», di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda i dati sul datore di lavoro, la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti: a) la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, a eccezione delle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali» e di tutti i dati relativi alla sezione «Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria» connessi alla difesa e alla sicurezza nazionale che sono considerati riservati in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale; e b) hanno uno o più dipendenti. In riferimento alle tematiche «struttura delle retribuzioni» e «divario retributivo di genere», per quanto riguarda i dati sui dipendenti, la popolazione statistica è costituita da tutti i dipendenti la cui unità locale appartiene alla popolazione statistica di cui al primo comma. 4.   Per la tematica «struttura del costo del lavoro» di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti: a) la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, a eccezione delle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali»; e b) fanno parte di imprese con dieci o più dipendenti.
Storico versioni

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