Art. 8
Studi pilota e di fattibilità
In vigore dal 7 mag 2025
Studi pilota e di fattibilità
1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l’onere amministrativo e finanziario che grava sulle imprese, in particolare PMI e microimprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L’obiettivo di tali studi include almeno uno dei seguenti elementi:
a)
migliorare la qualità e la comparabilità dei dati;
b)
valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti, compreso in particolare per fornire dati sulle imprese sociali;
c)
favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati;
d)
ridurre l’onere a carico dei rispondenti;
e)
migliorare il rapporto costo/efficacia della rilevazione di dati;
f)
garantire la fattibilità delle questioni contemplate dagli atti delegati e di esecuzione.
Gli studi di cui al primo comma tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.
2. Gli Stati membri possono partecipare a tali studi su base volontaria. In collaborazione con la Commissione (Eurostat), garantiscono che gli studi siano rappresentativi a livello dell’Unione.
3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi, comprese le parti sociali. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi, compreso il possibile utilizzo futuro dei risultati, in collaborazione con gli Stati membri. Tali relazioni sono rese pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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