Art. 9
Finanziamento
In vigore dal 7 mag 2025
Finanziamento
1. Ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, viene messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 un contributo finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), al fine di:
a)
migliorare le fonti e i metodi, comprese le basi di campionamento, per le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese;
b)
sostenere la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità di cui all’ del presente regolamento.
Può inoltre essere messo a disposizione un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. L’importo del contributo finanziario dell’Unione a norma del paragrafo 1, primo comma, è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell’ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L’autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili ogni anno.
3. Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.
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