Art. 11

Deroghe

In vigore dal 7 mag 2025
Deroghe 1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe, debitamente motivate, della durata massima di un anno per i dati con periodicità trimestrale, di due anni per i dati con periodicità annuale e di quattro anni per i dati con periodicità pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Nel concedere tali deroghe la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. La Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, precedentemente oggetto dei regolamenti abrogati, continuino a essere rispettati senza interruzioni. 2.   Se una deroga rimane giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che concede un’ulteriore deroga per un periodo massimo di 1 anno. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indica le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi 6mesi prima della scadenza del periodo di validità della deroga concessa a norma del paragrafo 1.
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