Art. 35
Obblighi di informazione e comunicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi di informazione e comunicazione
1. Entro il 1o luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui modelli di armi d'allarme e da segnalazione che sono stati controllati conformemente all'. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all'.
2. Ogni 2 anni gli Stati membri informano il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all', mediante relazioni, in merito ai risultati del monitoraggio delle autorizzazioni di cui all', paragrafo 8, e all', paragrafo 5. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:41:oj#art-35