Art. 37
Compiti delle autorità competenti
In vigore dal 19 dic 2024
Compiti delle autorità competenti
1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle loro autorità competenti di:
a)
far rispettare, con tutte le misure necessarie, l'applicazione del presente regolamento, comprese, ove opportuno, la confisca e la vendita o la distruzione delle merci elencate;
b)
raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante le merci elencate; e
c)
verificare che gli obblighi di una persona ai sensi del presente regolamento siano correttamente adempiuti, il che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di tale persona e di altre persone interessate all'operazione in questione.
2. Su richiesta di un paese terzo d'esportazione che è uno Stato parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione, l'autorità competente dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione all'importazione utilizzata per l'esportazione dal paese terzo conferma l'importazione o il deposito temporaneo delle merci elencate interessate dall'autorizzazione all'importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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