Art. 36

Procedure sicure

In vigore dal 19 dic 2024
Procedure sicure 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata. 2.   Gli Stati membri possono altresì, ove opportuno, garantire la verifica e la convalida attraverso i canali diplomatici.
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Procedure sicure (Art. 36 Regolamento (UE) 2025/41) — Testo vigente | Portale Normativo