Art. 36
Procedure sicure
In vigore dal 19 dic 2024
Procedure sicure
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.
2. Gli Stati membri possono altresì, ove opportuno, garantire la verifica e la convalida attraverso i canali diplomatici.
Storico versioni
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