Art. 36 · Procedure sicure

Art. 36

Procedure sicure

In vigore dal 19 dic 2024
Procedure sicure 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata. 2.   Gli Stati membri possono altresì, ove opportuno, garantire la verifica e la convalida attraverso i canali diplomatici.
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