Art. 38
Applicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Applicazione
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle persone che segnalano violazioni del presente regolamento.
Storico versioni
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