Art. 40

Compiti di esecuzione

In vigore dal 19 dic 2024
Compiti di esecuzione 1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento. 2.   Entro il 12 agosto 2025 ciascuno Stato membro designa e informa gli altri Stati membri e la Commissione circa l'autorità o le autorità nazionali competenti per l'attuazione del presente regolamento. 3.   In base alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle autorità di cui al suddetto paragrafo e lo aggiorna in caso di eventuali cambiamenti. 4.   Su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni 10 anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro il 12 febbraio 2030.
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