Art. 41

Atti delegati

In vigore dal 19 dic 2024
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di: a) integrare il presente regolamento con le norme che istituiscono un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione di cui all', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione; b) integrare il presente regolamento con le norme che istituiscono un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione di cui all', paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione; c) integrare il presente regolamento stabilendo la parte del carnet ATA in cui il riferimento alle autorizzazioni concesse dall'autorità competente o i numeri di riferimento forniti dall'autorità competente devono essere indicati dal dichiarante conformemente all', paragrafo 1; d) modificare l'allegato I del presente regolamento in base alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2021/555; e) modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento.
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