Art. 19

Autorizzazione all'esportazione

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione all'esportazione 1.   Un'autorizzazione all'esportazione è necessaria per far uscire le merci elencate dal territorio doganale dell'Unione. 2.   Qualsiasi esportatore autorizzato, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'esportazione. L'autorizzazione all’esportazione è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. 3.   L'autorizzazione all'esportazione contiene le informazioni di cui all'allegato III ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze in una delle forme seguenti: a) un'autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più merci elencate a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; b) un'autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più merci elencate a uno o più utilizzatori finali o destinatari identificati di uno o più paesi terzi; c) un'autorizzazione generale nazionale all'esportazione che autorizza direttamente l'esportazione delle merci elencate da parte degli esportatori stabiliti nel territorio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione generale nazionale all'esportazione, se soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento e rispettano i termini e le condizioni definiti nell'autorizzazione generale nazionale all'esportazione; o, d) un'autorizzazione generale dell'Unione a disposizione soltanto degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 per le esportazioni delle merci elencate di categoria B o C verso paesi di destinazione specificati. 4.   Se le merci elencate si trovano in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione, tale circostanza è indicata nella domanda. L'autorità competente dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione consulta l'autorità o le autorità competenti dell'altro o degli altri Stati membri in questione, fornendo le informazioni pertinenti riguardanti la domanda di autorizzazione all'esportazione. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati contattati tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze, eventuali obiezioni alla concessione di tale autorizzazione, che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. 5.   Qualora una persona non abbia il diritto di chiedere un'autorizzazione all'esportazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente non accetta la domanda. 6.   Gli Stati membri possono adottare autorizzazioni generali nazionali all'esportazione che stabiliscono i requisiti nazionali per l'esportazione delle merci elencate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi autorizzazione generale nazionale all'esportazione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), indicandone i motivi. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri della descrizione delle merci controllate, dei paesi di destinazione, e delle condizioni e dei requisiti relativi all'uso. Gli Stati membri notificano inoltre senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica delle autorizzazioni generali nazionali così adottate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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