Art. 21
Tracciabilità delle armi da fuoco
In vigore dal 19 dic 2024
Tracciabilità delle armi da fuoco
1. L'autorizzazione all'esportazione, l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le informazioni seguenti:
a)
le date di rilascio e di scadenza, se del caso;
b)
il luogo di rilascio;
c)
il paese o i paesi di esportazione e di uscita;
d)
il paese o il territorio terzo di destinazione;
e)
se pertinente, il paese, i paesi o i territori terzi attraverso i quali le merci elencate sono trasportate;
f)
il destinatario;
g)
il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
h)
i dettagli che consentono l'identificazione delle merci elencate e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco o ai componenti essenziali; e
i)
il proprietario delle merci oggetto dell'autorizzazione all'esportazione e dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, se l'esportatore è un intermediario.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, sono fornite anticipatamente dall'esportatore al paese, ai paesi o ai territori terzi attraverso i quali le merci sono trasportate, al più tardi entro la spedizione.
3. Le merci elencate possono essere esportate solo se provviste di marcatura, conformemente all' della direttiva (UE) 2021/555.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:41:oj#art-21