Art. 21

Tracciabilità delle armi da fuoco

In vigore dal 19 dic 2024
Tracciabilità delle armi da fuoco 1.   L'autorizzazione all'esportazione, l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le informazioni seguenti: a) le date di rilascio e di scadenza, se del caso; b) il luogo di rilascio; c) il paese o i paesi di esportazione e di uscita; d) il paese o il territorio terzo di destinazione; e) se pertinente, il paese, i paesi o i territori terzi attraverso i quali le merci elencate sono trasportate; f) il destinatario; g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione; h) i dettagli che consentono l'identificazione delle merci elencate e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco o ai componenti essenziali; e i) il proprietario delle merci oggetto dell'autorizzazione all'esportazione e dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, se l'esportatore è un intermediario. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, sono fornite anticipatamente dall'esportatore al paese, ai paesi o ai territori terzi attraverso i quali le merci sono trasportate, al più tardi entro la spedizione. 3.   Le merci elencate possono essere esportate solo se provviste di marcatura, conformemente all' della direttiva (UE) 2021/555.
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