Art. 21 · Tracciabilità delle armi da fuoco

Art. 21

Tracciabilità delle armi da fuoco

In vigore dal 19 dic 2024
Tracciabilità delle armi da fuoco 1.   L'autorizzazione all'esportazione, l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le informazioni seguenti: a) le date di rilascio e di scadenza, se del caso; b) il luogo di rilascio; c) il paese o i paesi di esportazione e di uscita; d) il paese o il territorio terzo di destinazione; e) se pertinente, il paese, i paesi o i territori terzi attraverso i quali le merci elencate sono trasportate; f) il destinatario; g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione; h) i dettagli che consentono l'identificazione delle merci elencate e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco o ai componenti essenziali; e i) il proprietario delle merci oggetto dell'autorizzazione all'esportazione e dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, se l'esportatore è un intermediario. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, sono fornite anticipatamente dall'esportatore al paese, ai paesi o ai territori terzi attraverso i quali le merci sono trasportate, al più tardi entro la spedizione. 3.   Le merci elencate possono essere esportate solo se provviste di marcatura, conformemente all' della direttiva (UE) 2021/555.
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