Art. 20

Procedura di autorizzazione all'esportazione

In vigore dal 19 dic 2024
Procedura di autorizzazione all'esportazione 1.   L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che non eccede i 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, tale termine può essere esteso dall'autorità competente a 110 giorni lavorativi. 2.   Il richiedente presenta all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione la documentazione necessaria comprovante che: a) il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione; e b) l'eventuale paese terzo di transito o gli eventuali paesi terzi di transito non hanno obiettato al transito. La lettera b) del presente comma non si applica: a) alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto; e b) in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, la rievocazione storica, il tiro sportivo, la valutazione, le esposizioni e la riparazione. 3.   Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esportazione di cui all', l'autorità competente verifica la documentazione presentata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Se non perviene alcuna obiezione al transito conformemente al paragrafo 2, primo comma, lettera b), entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta, si considera che il paese terzo o i paesi terzi di transito consultati non abbiano obiezioni al transito. 5.   Per quanto riguarda le armi da fuoco disattivate, il richiedente fornisce il certificato di disattivazione di cui all' della direttiva (UE) 2021/555 all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. 6.   L'autorità competente può concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco elencate nell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da una dichiarazione dell'utente conformemente all'allegato IV rilasciata dall'importatore del paese di destinazione finale. In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci elencate su un mercato locale, tale società è considerata l'utente ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce all'autorità competente di valutare le domande di autorizzazione all'esportazione che riguardano esportazioni verso i rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di autorizzazione all'esportazione che riguardano esportazioni verso gli utenti effettivi. 7.   Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione singola non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo. Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione multipla non supera i 3 anni. Qualora l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo non specifichi un periodo di validità, il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione non supera 1 anno, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati.
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Procedura di autorizzazione all'esportazione (Art. 20 Regolamento (UE) 2025/41) — Testo vigente | Portale Normativo