Art. 18

Riservatezza delle informazioni trasmesse

In vigore dal 19 dic 2024
Riservatezza delle informazioni trasmesse 1.   Quando notifica alla Commissione la sua intenzione di adottare misure a norma dell', uno Stato membro può specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate conformemente al diritto dell'Unione applicabile. 3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che nessuna informazione classificata fornita a norma dell' sia declassata o declassificata senza il previo consenso scritto dell'originatore.
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