Art. 18 · Riservatezza delle informazioni trasmesse

Art. 18

Riservatezza delle informazioni trasmesse

In vigore dal 19 dic 2024
Riservatezza delle informazioni trasmesse 1.   Quando notifica alla Commissione la sua intenzione di adottare misure a norma dell', uno Stato membro può specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate conformemente al diritto dell'Unione applicabile. 3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che nessuna informazione classificata fornita a norma dell' sia declassata o declassificata senza il previo consenso scritto dell'originatore.
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