Art. 10

Procedura di autorizzazione all'importazione

In vigore dal 19 dic 2024
Procedura di autorizzazione all'importazione 1.   L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, e nel caso di domande riguardanti merci elencate di categoria A, tale termine può essere esteso a 110 giorni lavorativi. 2.   L'autorità competente rifiuta di concedere un'autorizzazione all'importazione se: a) il richiedente è una persona fisica e ha precedenti penali per una condotta che integra gli estremi dei reati elencati all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione; b) il richiedente è una persona giuridica e una delle seguenti persone aventi legami con detta persona giuridica ha precedenti penali di cui alla lettera a): i) il richiedente; o ii) le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione; c) l'arma da fuoco da importare è stata dichiarata smarrita, rubata, oggetto di indagine o altrimenti ricercata a fini di sequestro nelle pertinenti banche dati dell'Unione, nazionali o internazionali; d) vi sono chiare indicazioni che suggeriscono che almeno una delle persone coinvolte nell'operazione costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica oppure che le persone di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo non sono in grado di rispettare gli obblighi loro imposti dalla direttiva (UE) 2021/555, dal presente regolamento o da eventuali autorizzazioni rilasciate riguardo alle loro armi da fuoco. 3.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'importazione, l'autorità competente tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. L' si applica mutatis mutandis. 4.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri ottengono le informazioni relative a precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri mediante il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri verificano che l'arma da fuoco in questione non figuri nel sistema d'informazione Schengen. 6.   L'autorità competente annulla, sospende, modifica o revoca un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adotta tali decisioni, l'autorità competente mette l'informazione a disposizione delle autorità doganali senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 7.   In caso di rifiuto di concessione di un'autorizzazione all'importazione da parte dell'autorità competente, la decisione finale e la relativa motivazione di tale autorità sono registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. 8.   L'autorità competente verifica che le condizioni relative alle autorizzazioni all’importazione siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni all’importazione concesse per una durata superiore a 2 anni sono verificate dopo 2 anni.
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