Art. 11

Autorizzazione all'importazione di merci non unionali che entrano temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione all'importazione di merci non unionali che entrano temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione 1.   Le merci non unionali elencate nell'allegato I possono entrare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione se accompagnate da un'autorizzazione all'importazione singola richiesta da un importatore non stabilito nel territorio doganale dell'Unione. 2.   Agli importatori non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione può essere concessa un'autorizzazione di importazione singola per le merci elencate solo in caso di: a) ammissione temporanea per la valutazione, l'esposizione o il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le merci elencate restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che dette merci siano riesportate a tale persona; b) ammissione temporanea da parte di cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali, purché forniscano all'autorità competente: i) i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo nel territorio doganale dell'Unione; ii) una descrizione delle merci elencate destinate a essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione nonché le ragioni che giustificano il tipo e la quantità di tali merci, che sono pertinenti rispetto ai motivi dell'ammissione temporanea; la quantità di munizioni è limitata a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi; iii) informazioni sul punto di uscita e sulla data di uscita previsti di tali merci; c) merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano in regime di transito doganale con destinazione finale in un paese terzo. Le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica. Qualora la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica abbia luogo in più di uno Stato membro, l'autorizzazione è concessa dall'autorità competente del primo Stato membro in cui ha luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica. L'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo comma è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione. 3.   La domanda di autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 2 include: a) una prova o una dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione; b) l'indicazione di una delle tre finalità di cui al paragrafo 2; c) la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione, o documento equivalente, a detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'esportazione dal paese terzo o, se del caso, prova dell'eccezione da tale autorizzazione; e d) i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e il modello, ove possibile. 4.   L', paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica per il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione generale nazionale all'importazione che autorizzi direttamente l'importazione temporanea delle merci elencate di categoria C nel loro territorio ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), in casi specifici in cui cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi siano stati invitati a svolgere un'attività nei locali dell'organizzatore. Gli importatori si conformano agli obblighi di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelli relativi alla richiesta di un'autorizzazione all'importazione singola, e rispettano i termini e le condizioni definiti nell'autorizzazione generale nazionale all'importazione. 6.   La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi dei termini e delle condizioni da includere nelle autorizzazioni generali nazionali all'importazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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Autorizzazione all'importazione di merci non unionali che entrano temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/41) — Testo vigente | Portale Normativo