Art. 8
Armi d'allarme e da segnalazione
In vigore dal 19 dic 2024
Armi d'allarme e da segnalazione
1. Un'autorizzazione all'importazione per le armi d'allarme e da segnalazione è concessa dall'autorità competente solo se il dispositivo è conforme alle specifiche tecniche di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/555 o è un modello elencato come arma d'allarme e da segnalazione non trasformabile nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un elenco aperto dei modelli di armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo e un elenco aperto dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione, ma di cui è nota la trasformabilità. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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