Art. 8

Armi d'allarme e da segnalazione

In vigore dal 19 dic 2024
Armi d'allarme e da segnalazione 1.   Un'autorizzazione all'importazione per le armi d'allarme e da segnalazione è concessa dall'autorità competente solo se il dispositivo è conforme alle specifiche tecniche di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/555 o è un modello elencato come arma d'allarme e da segnalazione non trasformabile nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un elenco aperto dei modelli di armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo e un elenco aperto dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione, ma di cui è nota la trasformabilità. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:41:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo