Art. 24
Obblighi delle autorità competenti
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi delle autorità competenti
1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui:
a)
gli obblighi e gli impegni dei rispettivi Stati membri in qualità di parte dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;
b)
considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
c)
considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti.
2. Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto del fatto che il richiedente disponga o meno di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e il rispetto dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
3. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente adempie tutti gli obblighi relativi a misure restrittive imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi, come anche il diritto nazionale che dà attuazione a tali obblighi.
4. Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto di tutti casi di rifiuto emanate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti di altri Stati membri. La suddetta autorità competente può anzitutto consultare la o le altre autorità competenti interessate. Se, a seguito di tale consultazione, la predetta autorità competente decide di concedere un'autorizzazione, ne informa la o le altre autorità competenti interessate, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la sua decisione. Tale scambio di informazioni avviene senza ritardo e mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze.
5. Le autorità competenti verificano che le condizioni delle autorizzazioni all’esportazione e le autorizzazioni semplificate all’esportazione che rilasciano siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni concesse per una durata superiore a 2 anni sono verificate dopo 2 anni.
Storico versioni
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