Art. 24 · Obblighi delle autorità competenti

Art. 24

Obblighi delle autorità competenti

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi delle autorità competenti 1.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui: a) gli obblighi e gli impegni dei rispettivi Stati membri in qualità di parte dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia; b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC; c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti. 2.   Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto del fatto che il richiedente disponga o meno di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e il rispetto dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione. 3.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente adempie tutti gli obblighi relativi a misure restrittive imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi, come anche il diritto nazionale che dà attuazione a tali obblighi. 4.   Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto di tutti casi di rifiuto emanate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti di altri Stati membri. La suddetta autorità competente può anzitutto consultare la o le altre autorità competenti interessate. Se, a seguito di tale consultazione, la predetta autorità competente decide di concedere un'autorizzazione, ne informa la o le altre autorità competenti interessate, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la sua decisione. Tale scambio di informazioni avviene senza ritardo e mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   Le autorità competenti verificano che le condizioni delle autorizzazioni all’esportazione e le autorizzazioni semplificate all’esportazione che rilasciano siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni concesse per una durata superiore a 2 anni sono verificate dopo 2 anni.
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