Art. 35 · Obblighi di informazione e comunicazione

Art. 35

Obblighi di informazione e comunicazione

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi di informazione e comunicazione 1.   Entro il 1o luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui modelli di armi d'allarme e da segnalazione che sono stati controllati conformemente all'. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all'. 2.   Ogni 2 anni gli Stati membri informano il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all', mediante relazioni, in merito ai risultati del monitoraggio delle autorizzazioni di cui all', paragrafo 8, e all', paragrafo 5. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco.
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