Art. 10

Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011

In vigore dal 19 dic 2024
Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   In deroga all’, la sostanza 2,2-bis(4-idrossifenil)propano («bisfenolo A» o «BPA») (N. CAS 80-05-7) e altri bisfenoli pericolosi o derivati pericolosi di bisfenoli quali definiti nel regolamento (UE) 2024/3190 e rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica conformemente a tale regolamento.» ; 2) nella tabella 1 dell’allegato I, le voci riguardanti la sostanza n. 151 [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] e la sostanza n. 154 (4,4’-diidrossidifenilsulfone) sono soppresse.
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